Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “FIAB NAPOLI CICLOVERDI”

L’anno 2019 il giorno 23 marzo in Napoli, Via dei Mille n. 60 presso il “Palazzo delle Arti di Napoli” (PAN), l’Assemblea degli iscritti dell’Associazione “CICLOVERDI” c.f. 94076760639 ha così modificato lo Statuto elaborato il 23 gennaio 1986 e registrato all’Ufficio atti privati dell’Intendenza di Finanza di Napoli in data 27 gennaio 1986 al n.2634 e successivamente modificato il 26 gennaio 1991 e registrato all’Ufficio del registro atti privati di Napoli dell’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 1991 al n.2991.

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del decreto legislativo n. 117/2017 è costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art.  denominata “FIAB NAPOLI CICLOVERDI”.

L’associazione assumerà nella denominazione l’acronimo “APS” successivamente e per effetto dell’iscrizione al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (“RUNTS”) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L’associazione ha sede in Napoli, Largo Proprio d’Avellino n. 8.

Il cambiamento della sede sociale non comporta la modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza

L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4

L’associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  7. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  8. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti-legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l’associazione opererà per:

1)   promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

2)   proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;

3)   proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4)   promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5)   promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6)   elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;

8) edire e pubblicare riviste e pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;

9) rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L’associazione potrà:

– attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;

– ottenere per i propri soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;

– favorire i propri soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale.

Articolo 5

L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF).

L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

 

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

L’associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) che ne condivida gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

La consegna o l’invio della tessera sono da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è competente su eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione,

Il Consiglio Direttivo è competente per dirimere questioni insorte tra i soci nell’ambito dell’attività sociale. In tal caso, il C.D., sentite le parti, potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti di soci:

  • Ammonimento;
  • Sospensione della partecipazione dell’attività sociale per un periodo definito e comunque non oltre il termine di validità della tessera sociale;
  • Esclusione dall’Associazione.

I soci soggetti a sanzione da parte del C.D. possono opporsi al provvedimento sanzionatorio applicato dal Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

       Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali diramati dal Consiglio Direttivo e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

L’ associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 117/ 2017 ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 117/ 2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli Enti del Terzo Settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

  1. a) recesso o morte del socio;
  2. b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell’associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di controllo, se obbligatorio.

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’Organo di controllo, sono gratuite.

Articolo 10

L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l’eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 14, eleggere i membri, anche decaduti, del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dal Consiglio Direttivo.

È compito dell’Assemblea dei soci la nomina dell’Organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 30 del decreto legislativo n. 117/17.

L’Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L’Assemblea dei soci deve essere convocata mediante comunicazione scritta a tutti i soci almeno 15 giorni prima. È considerata valida la comunicazione eseguita attraverso posta elettronica ordinaria.

L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L’Assemblea dei soci prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; decidere le modalità di espressione del voto; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei soci.

Segretario dell’Assemblea dei soci di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea dei soci, su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

     Le riunioni dell’Assemblea dei soci vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali delle assemblee. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea dei soci. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sui propri canali mediatici o mediante posta elettronica ordinaria.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette (7) ad un massimo di diciassette (17) membri dispari, scelti tra i soci dall’Assemblea generale, che restano in carica tre (3) anni e, in caso di recesso anticipato o altra causa di decadenza, saranno sostituiti da altri soci scelti dal Consiglio Direttivo che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che potrà o meno confermarli. Tali ultimi componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla nomina designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione. In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di 1 giorno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più di un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, fermo restando eventuali limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione che impegnano tutti i soci. I regolamenti dovranno essere preventivamente diramati per iscritto a tutti i soci. I soci rappresentanti almeno il 10% dell’associazione potranno richiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dei regolamenti diramati e il rinvio all’Assemblea dei soci per l’adozione delle decisioni in merito.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

                                                                  Articolo 14

L’associazione dovrà nominare con delibera dell’Assemblea dei soci un Organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 117/2017.

Articolo 15

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo, sono gratuite.

 

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative e contributi degli aderenti;

– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell’art. 4 del presente statuto;

– le raccolte fondi;

– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Articolo 17

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale dei soci.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i dieci giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio devono essere formulati secondo le previsioni dell’art. 13 del decreto legislativo n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 18

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero oggetto di mozione d’ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni decise dall’Assemblea dei soci in sede di scioglimento.

 

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa del Terzo Settore.