Lo Statuto Cicloverdi
L'anno 1991 il giorno 26 gennaio in Napoli, Via Caldieri 66, presso il Centro Culturale Giovanile, il Congresso Straordinario dell'Associazione Cicloverdi ha così contestualmente modificato lo Statuto elaborato il 23 gennaio 1986 e registrato all'Ufficio Atti privati dell'Intendenza di Finanza di Napoli in data 27 gennaio 1986.
Art.1
Viene costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "CICLOVERDI" con sede Nazionale in Napoli, Via Massimo Stanzione 14. (modificato in "Largo Proprio d'Avellino 8", giusta delibera assembleare del 17 novembre 2001).
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Art.2
Scopi istituzionali dell'associazione sono:
a) propagandare e promuovere l'uso generalizzato della bicicletta come mezzo alternativo di locomozione nei centri urbani e come pratica turistica ed escursionistica di riscoperta dei valori culturali e ambientali del territorio;
b) incrementare ed organizzare manifestazioni, percorsi ed itinerari turistici, escursioni, viaggi a breve, media e lunga distanza, valorizzando soprattutto gli aspetti culturali nel pieno rispetto dei valori ambientali e storici del territorio;
c) collegarsi per finalità comuni con altre associazioni aventi analoghe finalità nelle iniziative atte a stimolare il ricorso all'uso alternativo della bicicletta;
d) dare impulso anche ad attività editoriali, se necessario anche alla stampa ed ai mass media, per realizzare gli scopi sociali;
e) prendere contatto con amministratori pubblici e personalità sensibili ad una sana politica ambientalista che tuteli e valorizzi il patrimonio nazionale, elimini gli effetti negativi prodotti dalla motorizzazione privata, salvaguardando la salute e sanità fisica e mentale dell'individuo e delle specie pervenuti finora ad un incontrollato meccanismo consumistico;
f) fare ricerche, studi, seminari conferenze, dibattiti sulle problematiche ambientali e sulle iniziative necessarie collegandosi con altre associazioni aventi analoghe finalità;
g) richiedere dati statistici e scientifici in Italia ed all'estero atti a documentare la qualità della vita e le correlazioni con gli effetti derivanti da alterazioni prodotte nell'ecosistema da sistemi produttivi;
h) mettere a disposizione i risultati degli studi e delle ricerche, indicando eventuali soluzioni per una sana politica di tutela del territorio e dei valori in esso storicamente consolidati.
Art.3
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote dei soci e dai conferimenti eventualmente elargiti da privati o da istituzioni.
Art.4
L'associazione è organizzata in Gruppi Territoriali che fanno capo a Circoli che sono diretti da un Comitato Direttivo composto da un Segretario, uno o più segretari organizzativi, un tesoriere ed altri membri. Possono far parte del circolo anche singoli ciclisti non organizzati in gruppo.
I Comitati Direttivi dei Circoli indicono il congresso ordinario dei rispettivi Circoli, invitando i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, a partecipare alla discussione ed alle decisioni.
I soci impediti possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
Il Congresso discute sulla relazione del Comitato Direttivo uscente, letta dal Segretario o dal Vicesegretario o da altro membro del Comitato Direttivo, l'approva o la modifica o la respinge, e, sul bilancio consultivo e preventivo ugualmente letto dal Segretario uscente.
Il Congresso elegge quindi i membri del nuovo Comitato Direttivo o riconferma il Comitato Direttivo uscente in tutto o in parte. Gli eletti del Comitato Direttivo nella loro prima riunione dopo il Congresso nominano il Segretario, il Vicesegretario, gli altri segretari organizzativi, il Tesoriere, il delegato al Congresso Nazionale.
Art.5
I delegati dei Comitati Direttivi locali partecipano al Congresso Regionale organizzato dal Segretario della Delegazione Regionale uscente con le stesse modalità di cui all'articolo 4, ed eleggono la Delegazione regionale composta da un Segretario, un Vicesegretario, uno o più segretari organizzativi, un tesoriere e altri membri, nonché i delegati al Congresso Nazionale in numero di uno ogni cinquanta iscritti in ambito regionale (o frazione di cinquanta non inferiore a uno).
Il Presidente del Comitato Direttivo Nazionale potrà redigere regolamento atto a disciplinare le attività, la durata ed il quorum necessario per una democratica partecipazione congressuale in aderenza al presente statuto e previa approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.
Laddove non sussistano le condizioni per la costituzione di una Delegazione Regionale, i circoli territoriali possono costituirsi in Federazioni Provinciali e Regionali presso i capoluoghi della Regione, eleggendo un Segretario o più Segretari Organizzativi, un tesoriere e un delegato che partecipi al Congresso Nazionale come osservatore e senza diritto di voto.
Art.6
I Delegati Regionali partecipano al Congresso Nazionale organizzato dal Presidente e dal Comitato Direttivo Nazionale uscente con le stesse modalità indicate all'articolo 4 ed eleggono il Comitato Direttivo Nazionale composto da un Presidente, un Vice Presidente, uno o più Segretari Organizzativi, un Tesoriere ed altri membri.
Art.7
I Congressi previsti dagli articoli 4,5 e 6 possono essere ordinari e straordinari. Il Congresso ordinario ha luogo ogni tre anni. Il Congresso straordinario può aver luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'urgenza.
Art.8
La rappresentanza dei circoli di fronte ai terzi e in giudizio è quella del Segretario. La rappresentanza delle Delegazioni Regionali di fronte ai terzi e in giudizio è quella del Segretario. La del Comitato Direttivo Nazionale di fronte ai terzi e in giudizio è quella del Presidente o, in sua mancanza o impedimento, del Vicepresidente.
Art.9
L'incarico di tesoriere può essere assunto anche da altri membri dello stesso Comitato Direttivo.
Art.10
Di ogni riunione degli organismi dirigenti e delle assemblee congressuali deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal segretario e dai partecipanti. Ogni organismo dell'associazione, ad ogni livello, assicurerà la tenuta di un registro delle riunioni degli organi direttivi, delle assemblee congressuali, delle entrate e delle spese con acclusa la documentazione e pezze d'appoggio.
Art.11
Le votazioni possono essere palesi o segrete, secondo le decisioni dei presenti. Si vota secondo i principi della maggioranza. Nel caso non si raggiunga la maggioranza, prevale il voto del Segretario o del Presidente.
Art.12
I soci sono liberi di manifestare democraticamente le loro idee senza preclusioni ideologiche.